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Articolo 21 della Costituzione (2 Comments)

Rispondo berlosco

« Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. »

(Costituzione della Repubblica Italiana, Articolo 21)

Allora rispondi o no?

2 Responses to “Articolo 21 della Costituzione”

    1. Alessandro Colombi August 31st, 2009 at 8:59 AM

      Poco da aggiungere alla chiarezza della nostra Costituzione.
      Poco da aggiungere sul comportamento di chi non risponde e querela chi “osa” domandare.

    1. Haero September 5th, 2009 at 4:53 AM

      Siamo messi proprio male in Italia )-:D mi pare un brutto sogno.

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